La provvigione deve pagarla chi vende o chi acquista?
Come enunciato nell’art. 1754 C.C., il Mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. L’articolo 1755 indica che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (2950), se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.
Qual’è la differenza tra Proposta di Acquisto e Preliminare di Vendita?
La proposta unilaterale di acquisto, generalmente formulata come proposta irrevocabile, è un atto preparatorio, finalizzato a “vincolare” il promissario acquirente alla propria offerta. Fino a quando la proposta di acquisto non è accettata, la stessa si qualifica come mero “atto pre – negoziale”; come tale non è soggetta all’obbligo di registrazione. Nell’ipotesi, invece, in cui la proposta di acquisto venga accettata dal promittente venditore, la stessa è qualificabile come vero e proprio contratto preliminare, assoggettato come tale a tutte le prescrizioni relative a quest’ultimo: forma scritta, contenuto, obblighi antiriciclaggio di mediatori e professionisti, eventuali obblighi fideiussori, registrazione obbligatoria, ecc
Cosa è il Preliminare di Vendita?
Il contratto preliminare di compravendita è il principale strumento contrattuale con il quale chi intende acquistare o vendere una casa di abitazione (o qualsiasi altro immobile) si impegna, per iscritto a pena di nullità (il contratto nullo è invalido e non produce alcun effetto), a fare ciò. Si badi bene, le parti si impegnano o, per meglio dire, si obbligano giuridicamente con efficacia vincolante tra di loro, ad alienare e ad acquistare l’immobile. Ciò significa che le parti del contratto, e più precisamente il promittente venditore, proprietario dell’immobile che intende alienarlo, e il promittente acquirente, che intende quindi acquistare, assumono l’impegno o l’obbligo, rispettivamente, di vendere e acquistare la casa, e quindi si impegnano a stipulare un nuovo contratto, il contratto definitivo di compravendita, con il quale unicamente avverrà il trasferimento di proprietà e vendere un immobile non è cosa facile oggi giorno.
Quanto si versa al Preliminare di Vendita?
Si può dire che un buon contratto preliminare è l’atto essenziale perché si arrivi nel migliore dei modi e senza sorprese alla vendita per Atto Pubblico. Contestualmente alla sottoscrizione di un contratto preliminare, la parte acquirente versa alla parte venditrice, a titolo di caparra confirmatoria un importo che può variare dal 10% al 30%. La variabilità di questo importo è direttamente dipendente dal prezzo dell’immobile e dal tempo intercorrente tra la data stipula del contratto preliminare e la data di stipula dell’Atto Pubblico di trasferimento della proprietà
Che cos’è la caparra confirmatoria?
La caparra confirmatoria è quella somma di denaro (o quantità di cose fungibili) che una parte consegna all’altra, al momento della conclusione del contratto (ad esempio in caso di compravendita), per garantire l’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Se la parte che ha versato la caparra diventa inadempiente l’altra parte può recedere dal contratto e trattenere la caparra a titolo di risarcimento del danno, senza bisogno di dimostrare l’ammontare del danno subito.
Se però la parte inadempiente è quella che ha ricevuto la caparra, l’altra parte potrà recedere dal contratto ed esigere il pagamento del doppio della caparra.
Quanto entrambe le parti risultano adempienti alle obbligazioni che scaturiscono del contratto, la caparra sarà restituita oppure imputata nella prestazione (ad esempio portandola in detrazione sul prezzo di una vendita).
Art. 1385 C.C. Caparra confirmatoria Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194). Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164). Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).
In merito alla forma del patto di caparra, non è richiesta la consacrazione in formule particolari, né una sottoscrizione apposita delle parti, qualora lo stesso sia inserito nelle clausole generali del contratto, poiché non ha natura vessatoria (Cass. n. 1168/2004).
È necessario tuttavia che l’accordo tra le parti sia esteriorizzato: affinché, infatti, il patto relativo alla dazione di una somma di danaro (o di una quantità di cose fungibili) sia qualificato come caparra confirmatoria occorre una formulazione espressa, configurandosi altrimenti un mero acconto della prestazione (Cass. n. 3833/1977).
Nel caso di inadempimento dell’obbligazione contrattuale in base al soggetto che si rende inadempiente, due ipotesi: se l’inadempimento è imputabile alla parte che ha versato la caparra, l’altra può decidere di recedere dal contratto e di trattenere la caparra versata; se, invece, l’inadempimento è imputabile alla parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte ha sempre la facoltà di recedere dal contratto e di richiedere il doppio della caparra versata.
In entrambi i casi, la parte non inadempiente può comunque decidere di non esercitare il diritto di recesso, optando piuttosto per l’esecuzione o la risoluzione del contratto, fatto salvo, comunque, il diritto al risarcimento del danno secondo le regole generali previste dall’art. 1223 c.c. (Cass. n. 18850/2004; n. 1301/2003), dovendo provare “il pregiudizio subito nell’an e nel quantum, giacché la caparra conserva solo la funzione di garanzia dell’obbligazione risarcitoria” (Cass. n. 9040/2006).
In questa ipotesi, la parte non potrà incamerare la caparra, “essendole invece consentito trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria”, ovvero “in acconto su quanto spettante le a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati” (Cass. n. 11356/2006; n. 9091/2004; n. 849/2002; n. 7180/1997).
Che cos’è la caparra penitenziale?
La caparra penitenziale (da non confondersi con la caparra confirmatoria) è disciplinata dall’art. 1386 c.c., il quale al primo comma dispone che “se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso”.
In altri termini, le parti possono pattuire che al momento del perfezionamento del contratto, venga consegnata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da far valere quale “prezzo” predeterminato contro il diritto di recedere previsto in favore di uno o di entrambi i contraenti.
Pur non essendo richiesta una particolare consacrazione formale della caparra penitenziale, secondo la prevalente interpretazione della giurisprudenza non è sufficiente una mera previsione all’interno del contratto, anche se accompagnata dal termine “penitenziale” e dal richiamato all’art. 1386 c.c. che la contempla per “far ritenere sussistente un diritto di recesso unilaterale ad nutum, inteso come “ius poenitendi” svincolato dall’altrui inadempimento, occorrendo invece che un tale diritto sia stato espressamente pattuito, dovendosi ritenere in mancanza di ciò che la caparra abbia natura confirmatoria e quindi sanzionatoria dell’inadempimento dell’altra parte” (Cass. n. 11946/1993; n. 6506/1990; n. 2399/1988).
La caparra penitenziale, a differenza di quella confirmatoria che vale come cautela contro l’inadempimento, non ha funzione di risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, bensì di corrispettivo predeterminato del recesso per volontà unilaterale (Cass. n. 6577/1988). Difatti, seppur il recesso possa fare ingresso anche nella caparra confirmatoria, lo stesso può avvenire sotto il profilo della reazione di una parte all’inadempimento dell’altra, pertanto la somma prevista a titolo di caparra costituisce una sorta di liquidazione forfettaria del danno, fatta salva l’impregiudicata possibilità di ricorrere al risarcimento ordinario (Cass. n. 3027/1982).
Per comprare un immobile con le agevolazioni prima casa quali vincoli ci sono?
Per usufruire delle agevolazioni prima casa è necessario dichiarare nell’atto di compravendita:
- di non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.
- di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l’immobile da acquistare, qualora già non vi risieda.
Nel caso di vendita prima di 5 anni di un’abitazione acquistata con agevolazione prima casa, cosa succede?
L’Agenzia delle Entrate richiederà la differenza d’imposta da 1° a 2° casa, una sovrattassa del 30% e gli interessi di mora a meno che, entro un anno dalla vendita dell’immobile, non si ricompri un altro immobile da adibire a prima casa. Passati invece 5 anni si è liberi di vendere senza alcun vincolo.
Quale è la durata nei contratti di locazione?
- contratti di locazione a canone libero: durata quattro anni, con proroga tacita di ulteriori quattro anni, salvo disdetta;
- contratti di locazione a canone assistito o concordato; tre anni con clausola di tacito rinnovo di ulteriori due, alle stesse condizioni, se non intervengono comunicazioni di disdetta.;
- contratti di locazione ad uso transitorio: durata non inferiore a un mese e non superiore a 18 mesi;
- contratti di locazione a favore degli studenti universitari: durata dai 6 ai 36 mesi e può essere sottoscritta sia dal singolo studente sia da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio.
- contratti di locazione turistico: durata
- contratto di comodato d’uso gratuito: è il contratto col quale il proprietario consegna l’immobile ad all’altra persona affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito. Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
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