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Decreto rilancio Ecobonus 110 per cento: come funziona

Pubblicato da Vito il 30 Maggio 2020
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Decreto rilancio Ecobonus 110% nel DL Rilancio: la possibilità di fare i lavori in casa gratis redne questa misura tra le più attese del provvedimento, che sfrutta il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Dopo una prima esclusione, è possibile usufruire del super bonus anche nelle seconde case.

L’ecobonus al 110% è senza dubbio una buona notizia per i contribuenti, che potranno fare i lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico gratis, vista la possibilità di cedere il credito alle imprese che hanno fatto gli interventi o alle banche.

Questa possibilità, prima destinata solo agli incapienti, col nuovo decreto viene data alle famiglie e ai condomini. La misura permetterebbe di fare i lavori in casa gratis fino al 2021.

Per poter aver accesso all’ecobonus 110% però bisognerà essere in possesso di determinati requisiti, che dovranno essere certificati: chi rilascerà falsi attestati andrà incontro a sanzioni salate.

A essere coperte saranno le spese sostenute per interventi tra il 1° luglio e il 31 dicembre del 2021. Inoltre, si accorciano i tempi per ottenere i rimborsi: 5 anni invece di 10.

Fino al 1° luglio, quando si potrà iniziare a fare richiesta, e in attesa dei vari decreti attuativi e delle procedure dell’Agenzia delle Entrate, si può pensare alla progettazione degli interventi, la scelta dei fornitori, le approvazioni nelle assemblee di condominio.

Da dove viene questa proposta? L’idea è stata messa a punto da Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dopo vari confronti col mondo dell’edilizia.

Potenziamento al 110% della detrazione fiscale

Potenziata al 110%, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

L’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energeticariduzione del rischio sismicoinstallazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Il beneficio andrà ripartito in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione (un provvedimento delle Entrare indicherà le modalità attuative) oppure per lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.

Interventi ammessi per la Riqualificazione energetica

In materia di riqualificazione energetica, questi gli interventi agevolabili, purché rispettosi di determinati requisiti tecnici (da stabilire) e tali da consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica asseverato da un tecnico abilitato):

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, vale a dire il “cappotto termico” (spesa massima agevolabile: 60mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30mila euro).

Ecobonus 110%, chi ne ha diritto?

Come abbiamo visto, la possibiltà di fare i lavori in casa gratis dipende dal tipo di interventi effettuati. A stabilire i beneficiari della super detrazione è il comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività dì impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

I lavori sugli edifici unifamiliari rientrano nel bonus solo se adibiti a prima casa. Per quanto riguarda le seconde case, i lavori si possono fare gratis solo se fanno parte di un condominio.

Visti gli alti limiti di spesa, e l’eccezione fatta per le seconde case, è chiaro che l’agevolazione è stata pensata particolarmente per i condomini. Sembra che il Parlamento stia lavorando per includere anche le villette unifamiliari tra le seconde case che possono beneficiare dell’ecobonus, ma per esserne sicuri bisognerà attendere la legge di conversione del decreto.

Infissi esterni, Pannelli e schermature solari

Con il comma 2 dell’articolo 119 è, poi, precisato che l’agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di riqualificazione energetica precedentemente elencati. In presenza di uno di questi interventi, l’aliquota del 110% spetta anche per tutti gli eventuali altri interventi di efficientamento energetico, come:

  • l’installazione di pannelli solari o di schermature solari,
  • la sostituzione degli infissi.

Per quanto riguarda gli interventi effettuati da persone fisiche, gli stessi devono avvenire al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione; non fruiscono del maxi ecobonus, gli interventi su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Sismabonus

Per quanto riguarda il sismabonus, la detrazione è elevata al 110%, purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4. In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per quest’ultima prevista dal Tuir (articolo 15, comma 1, lettera f-bis) spetta nella misura del 90%, anziché del 19.

Impianti fotovoltaici

Detrazione del 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anche non contestuale), a condizione che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli interventi indicati in precedenza e che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse (spesa massima agevolabile: 48mila euro, con tetto di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale).

Ricarica di veicoli elettrici

Purché effettuata assieme a uno dei tre interventi principali, anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici dà diritto allo sconto fiscale del 110 per cento.

 

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