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Certificazione energetica nei contratti di locazione e vendita 2020

Pubblicato da Vito il 28 Settembre 2016
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La normativa sulla Certificazione energetica  cosiddetta Ape, l’attestato di prestazione energetica, prevede determinati obblighi nel caso di un immobile che venga messo sul mercato per la vendita o la locazione. Vediamo insieme quali sono.
Obbligo di dotazione – L’immobile deve essere dotato, a cura del proprietario, di un Ape in corso di validità e registrato secondo le normative regionali.

Obbligo di informazione – Il proprietario dell’immobile deve informare l’eventuale acquirente, locatario o comunque controparte contrattuale, dei contenuti della Certificazione energetica (Ape) in dotazione all’immobile stesso. La conferma dell’avvenuta informazione deve essere riportata nel successivo contratto.

Obbligo di consegna – Il proprietario dell’immobile deve consegnare all’eventuale acquirente o locatario o comunque controparte contrattuale, copia dell’Ape in dotazione all’immobile stesso. Questo obbligo è da ritenersi autonomo e distinto da quello successivo di allegazione. La conferma dell’avvenuta consegna deve essere riportata nel successivo contratto.

La produzione (non allegazione) dell’attestato di prestazione energetica è obbligatoria in caso:

  • nuovi edifici per cui il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è indispensabile ad ottenere il permesso di costruzione;
  • edifici sottoposti a ristrutturazione importante;
  • edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione;
  • ampliamento di edifici esistenti con creazione di nuovi volumi climatizzati, per un minimo del 15% del volume iniziale o di 500 metri cubi;
  • compravendita immobiliare;
  • trasferimento a titolo gratuito (donazioni);
  • annunci immobiliari di vendita.

NB:

Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. L’APE va allegato al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

Nel caso di nuovi edifici l’APE è prodotto a cura del costruttore (sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente).

In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

Nel caso di edifici esistenti, l’APE (se previsto) è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

 

Sanzioni in caso di omessa dichiarazione o allegazione della Certificazione energetica

L’omessa dichiarazione o allegazione dell’attestato di prestazione energetica nei contratti di trasferimento o di locazione di immobili stipulati dal 24 dicembre 2013 comporta il versamento di una sanzione pecuniaria.

in caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, dell’Attestato di Prestazione energetica ad atti di compravendita e/o locazione, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in quota uguale, di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Tale sanzione va da € 3.000 a € 18.000 nel caso di atti di compravendita oppure nuovi contratti di locazione di interi edifici e viene applicata per la mancanza della clausola informativa e/o per la mancata allegazione e consegna dell’APE.
Al fine di evitare le sanzioni quindi è necessario inserire nell’atto/contratto apposita clausola con la quale l’acquirente o il locatario dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla prestazione energetica degli edifici, va consegnato all’acquirente o al locatario l’Attestato di Prestazione Energetica e una copia dello stesso va allegata allatto o al contratto.

La sanzione è ridotta da € 1.000 a € 4.000 nel caso di locazione di singole unità immobiliari, ridotta ulteriormente alla metà nel caso di durata della locazione inferiore a 3 anni, e viene applicata per la mancanza della clausola informativa e/o per la mancata consegna dell’APE.
Differentemente da quanto precedentemente elencato, per questi tipi di contratto non è necessario allegare l’APE al contratto, risulta comunque obbligatorio inserire nel contratto la clausola con cui il locatario dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla prestazione energetica dell’immobile (e quindi è comunque necessario redigere un APE) ed è obbligatoria la consegna dell’attestato al locatario.

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