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Accettazione tacita di eredità

Pubblicato da Vito il 30 Marzo 2021
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Cos’è l’accettazione tacita dell’eredità?

Com’è noto, l’eredità di una persona deceduta si acquista con l’accettazione, che può essere pura e semplice o con beneficio di inventario.
L’accettazione tacita si verifica quando il chiamato all’eredità compie un atto (comportamento concludente) che presuppone la sua volontà di accettare, e che non avrebbe diritto a fare se non nella qualità di erede. Chiaramente, l’atto che implica l’accettazione tacita dell’eredità deve essere compiuto dall’erede e non da terzi soggetti, dai quali il primo ovviamente non risponde.
Ad integrare l’accettazione tacita dell’eredità da parte del chiamato sono pertanto rilevanti gli atti che per la loro natura e finalità siano incompatibili con la volontà di rinunciare e non siano altrimenti giustificabili. Ad esempio, per come meglio si vedrà a breve, fare ricorso contro un avviso di accertamento indirizzato al defunto è considerato «accettazione tacita dell’eredità»; continuare a vivere nell’immobile del defunto o utilizzare la sua auto, senza aver fatto un inventario dei beni dell’eredità è considerato «accettazione tacita», e così via.

Perché il notaio è tenuto a trascrivere l’accettazione tacita dell’eredità?

Quando si stipuli un atto di compravendita che abbia per oggetto immobili (terreni o fabbricati) che provengano da una successione, il notaio è tenuto a trascrivere l’accettazione tacita di eredità, salvo il caso in cui l’acquisto ereditario non risulti già trascritto in forza di un’accettazione espressa o tacita.
Il motivo principale per il quale è necessaria tale formalità è la tutela dell’acquirente, e dell’eventuale banca mutuante, dalla fattispecie dell’erede apparente. È, infatti, possibile che chi vende sia erede solo apparentemente e, quindi, chi acquista potrebbe subire l’azione di petizione di eredità da parte dell’erede vero[1] ed essere tenuto, così, a restituirgli il bene. Tale rischio, però, non si realizza se viene eseguita la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità a favore dell’erede apparente purché l’acquirente dell’immobile sia in buona fede.

Vi sono altri motivi per i quali si rende opportuno trascrivere l’accettazione tacita di eredità?

La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità è opportuna anche per i seguenti motivi:

– nel caso di bene immobile oggetto di procedura esecutiva;

– rispetto del principio di continuità delle trascrizioni: in assenza della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, ai sensi dell’articolo 2650 del codice civile le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto e, quindi, quest’ultimo non può far valere il proprio acquisto nei confronti dei terzi e l’eventuale ipoteca iscritta sul bene a favore di una banca mutuante non si costituisce, cioè non ha valore.

In conseguenza di ciò:

– i) nel caso in cui ci sia richiesto di pubblicare testamenti olografi o pubblici che regolano la successione, si invitano gli eredi istituiti in detti testamenti a definire (se possibile, contestualmente alla pubblicazione del testamento, anche per questioni di contenimento dei costi) la loro posizione in ordine alla successione apertasi:

– o perfezionando il loro acquisto a causa di morte mediante l’accettazione di eredità, espressa pura e semplice o con beneficio di inventario (da trascrivere a cura del Notaio)

– o rinunciando all’eredità (per la quale non è invece richiesta la trascrizione).

Nel caso di testamenti contenenti legati immobiliari, si procede a curarne la trascrizione, ai sensi dell’art. 2648 c.c., in caso di specifico incarico; a tal riguardo ai fini della “stabilità” della trascrizione, nel caso in cui il legatario sia presente alla pubblicazione del testamento si invita far dichiarare espressamente a quest’ultimo la propria volontà di non rifiutare l’acquisto; se il legatario non è presente alla pubblicazione viene comunque curata la trascrizione del legato a suo favore, salvo poi procedere all’annotamento di risoluzione in caso di rifiuto;

– ii) in caso di atto avente per oggetto immobili di diretta provenienza successoria, che comporti accettazione tacita di eredità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 476 c.c, qualora non si trovi già trascritta una precedente accettazione espressa o tacita, si procede se possibile anche a curare la trascrizione dell’intervenuta accettazione di eredità in ottemperanza al disposto dell’art. 2648 c.c..

Se richiesto, vengono inseriti in nota tutti gli immobili oggetto di successione, anche se il titolo (ad es. l’atto di vendita di alcuni immobili) riguardi solo parte degli immobili ereditati.

In un’ottica di tutela delle parti e terzi, si procede alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità anche decorsi 20 anni dall’apertura della successione (se provenienza diretta), poiché non sempre è possibile avere la certezza circa l’insussistenza di eventuali cause di sospensione o interruzione dei termini dell’usucapione ovvero circa l’insussistenza di parenti a seguito di filiazione fuori dal matrimonio (es. fratelli, cugini, nipoti ex fratre) o di figli nati fuori dal matrimonio (si vedano gli artt. 74 e 258 c.c. dopo la l. 219/2012), i quali, esperita l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità/maternità, siano ancora in termini per l’accettazione di eredità e per il conseguente esperimento dell’azione di petizione d’eredità.

Nel caso di atto avente per oggetto immobili non di diretta provenienza successoria, ma per i quali nel ventennio sia intervenuto un precedente acquisto a causa di morte non trascritto, si consigliano le parti circa l’opportunità di procedere, comunque, alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità in base a titolo intermedio, anche qualora siano decorsi più di 10 anni dalla trascrizione del titolo intermedio suddetto.

In un’ottica di economicità dei mezzi giuridici, si ritiene che se si procede alla trascrizione con indicazione nella nota di trascrizione di un solo bene, l’accettazione non può che valere per tutti i beni ereditati (nel territorio di competenza della Conservatoria in cui si è proceduto alla trascrizione dell’accettazione): l’accettazione di eredità non può che riguardare tutti i beni attribuiti all’erede, posto che non sono ammesse accettazioni parziali (art. 475, c.3, c.c.).

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